martedì 7 aprile 2009

Liceo Capponi o Istituto Machiavelli Capponi ... il DS o la preside, si decideranno o no, a mettere in sicurezza quella finestra?

Sono oltre tre anni che chiediamo che quella finestra venga messa in sicurezza.
In realtà, il buon senso, avrebbe imposto di metterla in sicurezza già il giorno dopo...

Ma si sa'... faceva comodo che la tesi del suicidio non si sgonfiasse...
D'altra parte perchè mettere in sicurezza una finestra che, tutti definiscono alta?

Cara Claudia, che persone di merda che hai avuto intorno...

Incollerò in questo post alcune risposte di persone qualificate, ma di cui ometterò il nome dato che si tratta di corrispondenza privata.
Mi è arrivata proprio oggi una mail in risposta dal presidente di un'associazione che si occupa di sicurezza sul lavoro, e sarà la prima, poi via via nel tempo ne incollerò altre.
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Gentile Sig. Ballerini,

desidero innanzi tutto esprimerLe la mia personale vicinanza e solidarietà per quello che è successo alla cara nipote e di seguito tenterò di offrirLe alcuni spunti , sui quali poter riflettere ed eventualmente elaborare alcune proposte / azioni, atte a far si che fatti simili più non debbano ripetersi.

Mi riesce molto difficile scrivere in modo tecnico, come se fosse da produrre una qualche tesi atta alla risoluzione di problematiche ; ma purtroppo mi pare di aver capito che le necessiterebbe un aiuto in tal senso, ed allora tenterò.

La normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( e gli istituti scolastici sono assimilati a questi ultimi ) è stata recentemente innovata dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, ed è appunto da tale dispositivo che trarrò gli spunti che mi permetto di sottoporLe:

A fronte di una apertura su un vuoto non adeguatamente protetta, anche se esiste un regolamento edilizio che prescrive “ misure minime “ riferite ad una altezza del parapetto, esistono delle obbligatorietà e cogenze, in carico al “ datore di lavoro “ ( nel caso degli istituti scolastici in capo al dirigente di livello superiore ex capo istituto ), tali da richiamare alcuni principi fondanti non solo delle Leggi attualmente in vigore ma bensì, anche precisi concetti di responsabilità oggettiva e soggettiva, in capo a tali figure.

Desidero richiamare , quindi , l’art. 15 del D.Lgs. 81/08, Misure generali di tutela “, ed in particolare il comma 1) misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali:

- la valutazione di TUTTI i rischi per la salute e sicurezza;

- la programmazione della prevenzione……nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro ( leggi attività svolte all’interno dell’istituto );

- l’eliminazione dei rischi e ove non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- la riduzione dei rischi alla FONTE;

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori ( leggi studenti )che sono o possono essere esposti al rischio;

- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- informazione adeguata;

- la programmazione di misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ( leggi addestramento, buone prassi e norme di condotta );

- regolare manutenzione di ambienti ed attrezzature… con particolare riguardo alle conformità dei fabbricanti ed installatori.



Da questi requisiti emerge la responsabilità ed obbligatorietà da parte del datore di lavoro ( o dirigente preposto )di :

- valutare TUTTI i rischi, effettuando la loro valutazione, con la conseguente elaborazione del documento secondo art. 28 delle stesso Decreto, coadiuvato dal proprio RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ), figura che può essere anche consulenziale, ma comunque idonea e dotata dei requisiti occorrenti per l’espletamento del ruolo;

- prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori ( studenti ) che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- informare il più presto possibile i lavoratori (….. ) esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.



Da tutto quanto sommariamente descritto si può certamente evincere come non solo spetta all’amministrazione elaborare le debite valutazioni affinchè siano considerati tutti i rischi presenti ( e quindi anche uno scivolamento e caduta dall’alto ); ma anche che rimane in carico alla medesima soprattutto l’attività di vigilanza e controllo, affinchè le disposizioni di sicurezza valutate e considerate in precedenza, siano interamente ed efficacemente applicate, a maggior ragione a seguito di un gravissimo accadimento, come purtroppo avvenuto.



Sperando di aver anche solo in parte contribuito a fornirLe alcuni spunti utili per mettere in atto i Suoi meritori propositi, colgo l’occasione per inviare i migliori saluti e per ribadire la nostra disponibilità, per quanto sarà possibile, a rappresentare per Lei un punto di riferimento.

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Eg. Signor Ballerini, al di là del problema di ottenere risarcimenti, anche solo morali,penso possa essere intrapresa una via per prevenire simili rischi nel futuro.
Il DM 1975 con le norme tecniche per l'edilizia scolastica, che non riporta l'altezza dei parapetti come già Le ho scritto, è stato abrogato dalla Legge 11.1.1996, n.23 (art.12).L'art. 5 di tale legge (Norme per l'edilizia scolastica) prevede: 1) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero Pubblica Istruzione adotta con decreto "le norme tecniche-quadro contenenti gli indici di funzionalità" delle scuole; 2) le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, approvano specifiche norme tecniche, "definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane" (che non è detto debbano essere solo indici urbanistici); 3) fino all'approvazione delle norme regionali, "possono essere assunti quali indici di riferimento quelli del DM 1975".
In conclusione: a) il Ministero competente non ha ancora adottato il decreto, come avrebbe dovuto entro 90 giorni secondo la Legge 23/1996; b) le Regioni, in mancanza di detto decreto, non hanno ritenuto di fissare proprie norme tecniche; c) alcune norme tecniche del DM 1975 sono palesemente superate, oltre che carenti sul piano della sicurezza. Ne è appunto esempio la mancata definizione dell'altezza dei parapetti delle finestre, considerato l'attuale sviluppo staturale degli adolescenti.
Non sono un giurista, ma solo un medico specialista in Igiene che per molti anni si è occupato dell'igiene e sicurezza delle scuole; tuttavia ritengo che, oltre ad avviare una formale contestazione al Ministero Pubblica Istruzione che non ha ottemperato al disposto dell'art. 5 della Legge 23/1996, ci siano gli estremi per chiedere alla Sua Regione di deliberare ugualmente propri indici tecnici, in attuazione del principio di sussidiarietà e delle competenze che la stessa Regione ha in materia di salute. Le allego il testo dell'art. 5 della Legge n. 23/1996.
Chiaramente la mia proposta implica un'azione lunga e difficile, con i dovuti supporti politici e legali.
Accolga i miei più sinceri saluti.

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Gentile Signor Ballarini, l'altezza di 100 cm dal pavimento "sarebbe" regolare per le norme degli anni 50 e 60, quando i ragazzi italiani erano in media più bassi di molti centimetri . Sarebbe corretto alzare di almeno 10-15 cm con una passamano di metallo montato sopra l'attuale parapetto... Costo 20 o poco più Euri

Purtroppo la la legge non è stata ritoccata e 1 metro di altezza è "regolare" ...e il dirigente scolastico pare non conoscere il "principio di precauzione". Il Preside ha "ragione" pure avendo torto.
Non sono in grado di suggerire alcuna iniziativa se non una comunicazione "preventiva" al magistrato firmata dai genitori degli alunni

Cordiali Saluti


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PS
Ringrazio doxa per tutte le gentilezze che ha avuto nei miei confronti.
http://forum.la7.it/Topic1050049-4-1.aspx

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